Quale consigliere agli Stati, sono impegnato per definizione al servizio del popolo e dei cantoni. Il 9 febbraio 2014, popolo e cantoni hanno detto SÌ all’iniziativa popolare “contro l’immigrazione di massa”. La partecipazione ha raggiunto un record con il 55,8%. Ciò significa che una gran parte del popolo ha riflettuto su questo tema è s’è recata alle urne. 12 cantoni e 5 semi-cantoni hanno approvato il progetto. Non si tratta quindi di un risultato casuale.
La campagna di voto è stata estremamente intensa. Fin dall’inizio era chiaro che una gestione autonoma dell’immigrazione esige delle misure contrarie all’accordo di libera circolazione stipulato con l’UE. Il Consiglio federale e tutti gli avversari di una gestione autonoma dell’immigrazione hanno messo in guardia contro questa conseguenza e anche le spiegazioni di voto del governo l’hanno ribadito chiaramente. È quindi in piena coscienza di certe conseguenze negative che il popolo ha preso la sua decisione. Se ha fatto questa scelta, è a causa delle cattive esperienze fatte con la libera circolazione delle persone e, soprattutto, perché l’immigrazione conseguente a questo trattato è dieci volte più elevata di quanto previsto dal Consiglio federale. La votazione sull’iniziativa “contro l’immigrazione di massa” era perciò una votazione sull’accordo di libera circolazione. Gestire l’immigrazione in maniera autonoma, significa agire senza l’UE!
Le false promesse del Consiglio federale
Dopo la votazione sull’iniziativa “contro l’immigrazione di massa”, i consiglieri federali hanno in un primo tempo ostentato un atteggiamento da buoni democratici e buoni perdenti: "L’articolo costituzionale sulla limitazione dell’immigrazione deve essere applicato rigorosamente”, ha dichiarato in diverse occasioni la ministra della giustizia (per esempio nel quotidiano “Aargauer Tagblat” del 12 settembre 2015). Qualche mese più tardi, il tono era già nettamente meno affermativo: “Procediamo passo dopo passo, senza perdere tempo, ma anche senza precipitazione”, ha affermato davanti ai media nel febbraio 2015 Simonetta Sommaruga, in quel momento presidente della Confederazione.
Poi, la macchina comunicativa dell’UE ha cominciato ad agire sulla politica svizzera. Con il risultato che il consigliere nazionale Gerhard Pfister, presidente del PPD, ha fatto, in un’intervista accordata al domenicale “Schweiz am Sonntag” del 29 maggio 2016, la seguente affermazione: “Dovremmo ora concentrarci su una rapida applicazione all’interno del paese e non più aspettare nella speranza che l’UE ci faccia delle concessioni. Dobbiamo andare fino in fondo.”
Quando il plenum del Consiglio nazionale ha affrontato questo dossier, la maggioranza del parlamento era manifestamente “cotta a puntino”. Oggi sappiamo che non è rimasto assolutamente niente delle “rigorosa applicazione” dell’articolo costituzionale.
Troppo distante da qualsiasi compromesso
Ci sono delle situazioni nelle vita, nelle quali non si possono trovare compromessi. Apparentemente ci troviamo in una di esse. I media ci hanno riportato che la discussione nella Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati si è basata sulla “soluzione zero” del Consiglio nazionale. Si vuole ancora inasprire la decisione del Nazionale, hanno annunciato alcuni colleghi della Camera alta.
I presunti inasprimenti resi finora noti, consistono in realtà in misure d’accompagnamento supplementari che non faranno certamente piacere alle imprese. Il diritto dato agli URC di attribuire ai datori di lavoro delle persone in cerca d’impiego, l’obbligo fatto ai datori di lavoro di invitare i disoccupati a un colloquio di presentazione e di giustificare per scritto il rifiuto di assumere un lavoratore domiciliato in Svizzera, sono tutte delle misure burocratiche che complicano la messa a concorso di posti vacanti. E che, oltretutto, discriminano le persone che non si sono annunciate a un UCR, ma che semplicemente sono alla ricerca di un lavoro. Non è certamente con misure di questo genere che si diminuirà l’immigrazione e che si risolveranno i problemi che l’immigrazione di massa pone quotidianamente al popolo svizzero.
La "proposta Föhn" risponde al mandato costituzionale
La mia proposta d’applicazione1 dell’iniziativa “contro l’immigrazione di massa”, che sarà depositata presso la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, è la sola soluzione costituzionalmente conforme di cui disponiamo attualmente. Essa sarà sostenuta da proposte supplementari di Thomas Minder, mio collega nel Consiglio degli Stati.
Questo concetto è il solo ad applicare il mandato costituzionale di una gestione autonoma dell’immigrazione con dei tetti massimi e dei contingenti che il popolo e i cantoni hanno approvato. Quale consigliere agli Stati ho il dovere di attener mici, e lo farò.
Le altre soluzioni proposte privano la Svizzera della sua sovranità, Ed è proprio ciò che voglio impedire.
1 Proposte alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati
16.027 n Legge sugli stranieri. Gestione dell’immigrazione e miglioramento della messa in atto degli accordi sulla libera circolazione delle persone.
Proposta del consigliere agli Stati Peter Föhn, del 31 ottobre 2016
Art. 2
1 La presente legge si applica alle straniere e agli stranieri nella misura in cui nessun’altra disposizione del diritto federale debba essere applicata.
Motivazione: l’articolo 121 a cst. esige una gestione "autonoma" dell’immigrazione. L’obiettivo della relativa iniziativa popolare era quindi che la Svizzera, in quanto Stato sovrano, ritrovi la libertà d’azione nel settore della migrazione. La formulazione indefinita e generica di una riserva concernente i trattati internazionali nell’art. 2 cpv 1 LStra è contraria a questo mandato costituzionale, perché questa riserva stabilisce in realtà il contrario: in caso di dubbio, i trattati internazionali prevalgono sulla legge svizzera. È esattamente ciò che esclude l’art. 197 cpv 9 delle norme transitorie della Costituzione federale: secondo questa norma, i trattati internazionali che contraddicono l’art. 121 a cst. devono essere “rinegoziati e adeguati” entro tre anni. Tenuto conto di questa disposizione, l’adeguamento dell’art. 2 cpv. 1 LStra è indispensabile.
2 Abrogato
3 Abrogato
Motivazione: queste proposte abrogano la regolamentazione che discrimina i cittadini di Stati terzi rispetto a quelli dell’UE. Questa discriminazione esiste solo dall’entrata in vigore dell’accordo di libera circolazione. La nuova legge sugli stranieri deve di principio essere la stessa per tutte le straniere e tutti gli stranieri. L’economia potrà così reclutare molto più facilmente della manodopera specializzata, per esempio dagli Stati uniti, dalla Cina, dall’India o da Singapore. Questa proposta dell’UDC va incontro agli interessi di molte imprese.
Art. 17a Tetti massimi
1 … In caso di bisogno e, in particolare, in caso di penuria di manodopera, esso può…
Motivazione: con questa proposta, l’UDC risponde alla 2a parte del mandato costituzionale che esige dei tetti massimi non soltanto per i cittadini di Stati terzi, ma per tutte le straniere e tutti gli stranieri. Questi tetti massimi non sono fissati nella legge, ma sono ridefiniti ogni anno (come era il caso fra il 1970 e il 2007). Bisogna tener conto dei bisogni dell’economia, correggendo i tetti massimi di fronte a una carenza eccezionale di manodopera.
2 I tetti massimi non si applicano ai permessi seguenti:
a. Permessi di breve durata (art. 32) fino a nove mesi per l’esercizio di un’attività professionale; …
Motivazione: per rispondere ai bisogni dell’economia, i permessi di breve durata permettono un soggiorno fino a nove mesi. Fino a questa durata, i permessi non sottostanno a tetti massimi. Una durata di quattro mesi è troppo corta per certi settori come la gastronomia, il turismo o l’agricoltura. L’estensione dell’eccezione dai tetti massimi ai permessi di breve durata fino a nove mesi è tuttavia soggetta al divieto di ricongiungimento familiare (vedi proposta analoga concernente l’art. 45 LStra).
d. Permessi frontalieri (art. 35). …
Motivazione: secondo l’art. 121a cpv. 3 cst., le frontaliere e i frontalieri devono essere soggetti ai tetti massimi e ai contingenti. Bisogna tuttavia dare ai cantoni un margine di manovra sostanziale in questo settore.
4 I tetti massimi non si applicano ai permessi seguenti:
a. …, ad eccezione dei permessi di breve durata per un soggiorno oltre i nove mesi…; …
6 La limitazione del numero di permessi frontalieri nel quadro dei contingenti cantonali (art. 17b) è competenza dei cantoni che fissano, d’intesa con la Confederazione, le cifre di riferimento. L’alta sorveglianza compete elle Confederazione.
Motivazione: i problemi e i bisogni relativi alle frontaliere e ai frontalieri cambiano da un cantone all’altro. È perciò giustificato lasciare ai cantoni il massimo margine di manovra.
Art. 17c
Eliminare
Motivazione: il modello proposto con un valore soglia, come pure il modello di preferenza nazionale “light” violano la Costituzione federale che prevede dei tetti massimi e dei contingenti per tutti i permessi facenti capo alla legge sugli stranieri.
Art. 17d
Eliminare
Motivazione: il modello proposto con un valore soglia, come pure il modello di preferenza nazionale “light” violano la Costituzione federale che prevede dei tetti massimi e dei contingenti per tutti i permessi facenti capo alla legge sugli stranieri.
Art. 17dbis
Eliminare
Motivazione: la decisione del Consiglio federale non è conforme alla Costituzione federale.
Art. 17e Criteri per la fissazione dei tetti massimi e dei contingenti
1 Eliminare
Motivazione: conseguenza della soppressione dell’art. 17c. Il principio del valore soglia viola la Costituzione e deve perciò essere eliminato. I criteri menzionati per la fissazione dei tetti massimi annuali devono essere rispettati.
2 Per la fissazione dei tetti massimi e dei contingenti, il Consiglio federale tiene particolarmente conto dei punti seguenti:
a. gli interessi economici generali della Svizzera, come pure di altri princìpi dell’ammissione (art. 3);
b. …, in particolare dell’evoluzione del prodotto interno lordo pro capite, che…
e. Eliminare
f. la quota di stranieri nelle istituzioni sociali, in particolare nell’AD, AI, PC e aiuto sociale, come pure il tasso di disoccupazione e delle persone senza impiego.
Motivazione: la Costituzione prevede una gestione autonoma dell’immigrazione. La presa in considerazione di impegni presi nell’ambito di trattati internazionali è quindi esclusa, ad eccezione beninteso del diritto internazionale cogente.
Una commissione dell’immigrazione non è necessaria nel concetto UDC con dei contingenti e dei tetti massimi (vedi nostra proposta all’art. 17f) (troppa burocrazia inefficace).
Parallelamente, la quota di stranieri nelle istituzioni sociali, come pure il tasso di disoccupazione e do persone senza impiego, devono assolutamente essere presi in considerazione come indicatori. Questo criterio indica chiaramente se l’immigrazione ignora il mercato del lavoro ed è quindi troppo elevata. È inoltre un ottimo indicatore interno che permette di sapere se l’immigrazione è percepita come troppo alta. Questo aspetto è molto importante per salvaguardare la pace sociale nel paese.
Art. 17f
Eliminare
Motivazione: le questioni inerenti all’ammissione, in particolare quelle concernenti i tetti massimi e i contingenti, possono come finora essere regolate dai cantoni, d’intesa con i partner sociali. Queste prassi che funzionano bene non devono essere ostacolate e complicate con una nuova commissione.
Art. 21 cpv 1
1 Delle straniere e degli stranieri possono essere ammessi all’esercizio di un’attività professionale solo se è dimostrato che nessuna o nessun dipendente residente nel paese ha potuto essere trovata/o per esercitare questa attività.
Motivazione: lo scopo della preferenza nazionale è di sfruttare meglio il potenziale nazionale di manodopera. La formulazione attualmente in vigore che distingue fra lavoratori da Stati terzi, lavoratori dall’UE/AELS e lavoratori svizzeri provoca delle confusioni. Grazie alla revisione della LStra, la manodopera straniera sarà ammessa solo se dei lavoratori adeguati non sono disponibili in Svizzera. Le cittadine e i cittadini UE/AELS che risiedono già in Svizzera sono inclusi nella manodopera nazionale.
Art. 25 cpv. 1 lt. c
1 …
c. se i tetti massimi e i contingenti secondo l’articolo 17° sono rispettati..
Motivazione: anche i frontalieri sono soggetti alla regolamentazione dell’art. 121a cst. A titolo di complemento o in sostituzione del contingentamento, bisogna imporre un limite per impresa, in particolare in certe regioni di frontiera. Questa restrizione è indispensabile per l’applicazione del principio della preferenza nazionale.
Art. 40 cpv 1
1… nel quadro delle misure di limitazione (art. 17 e 17b) come pure …
Motivazione: affinché la disposizione sia realmente completa.
Art. 45 I congiunti e i figli di persone beneficianti di un pe4rmesso di breve durata
Abrogato
Motivazione: il ricongiungimento familiare deve essere escluso per le persone a beneficio di un permesso di soggiorno di breve durata. Neanche la CEDU prevede un diritto al ricongiungimento familiare per le persone che non hanno un permesso di dimora fisso, categoria cui appartengono i permessi di breve durata. Essendo lo scopo di un permesso di breve durata un soggiorno provvisorio in Svizzera – e non un insediamento definitivo – non c’è alcuna ragione di prevedere il ricongiungimento familiare. La soppressione dell’art. 45 non crea alcun problema dal punto di vista del diritto internazionale, e ridurrebbe la forte immigrazione causata dall’arrivo di famiglie complete.
Modificazioni di altri testi di legge
3. Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC)
Eliminare
Motivazione: questa modifica fa parte del concetto adottato dal CN. Essa concerne l’art. 17c di cui chiediamo l’abrogazione -> deve quindi essere eliminata.
Proposte del consigliere agli Stati Thomas Minder, del 31 ottobre 2016
Art. 18 lt. b
Delle straniere e degli stranieri possono essere ammesse/i all’esercizio di un’attività professionale dipendente alle condizioni seguenti:
… b. in presenza di un’offerta d’impiego firmata dal datore di lavoro; e…
Motivazione: per impedire gli abusi, bisogna esigere la prova che il richiedente ha effettivamente l’intenzione di esercitare un’attività professionale. L’autorità potrà così verificare le condizioni d’ingaggio già al momento dell’ammissione. Le attività di controllo saranno ridotte.
Art. 19 lt. bbis
Delle straniere e degli stranieri possono essere ammesse/i all’esercizio di un’attività professionale dipendente alle condizioni seguenti:
[…]
bbis. Se possono presentare un attestato del mandato da parte del mandante; e
Motivazione: per evitare abusi bisogna esigere la presentazione di un mandato effettivo da parte di un mandante in Svizzera.
Art. 25 cpv 1bis
1bis
I cantoni possono decidere che la quota di frontalieri non deve superare un terzo dell’effettivo di un’impresa.
Motivazione: i frontalieri sono pure soggetti alla regolamentazione dell’art. 121a cst. A titolo di complemento o in sostituzione del contingentamento, bisogna imporre un limite alle imprese. Questa restrizione è importante soprattutto in certe regioni di frontiera. Essa è indispensabile per l’applicazione del principio della preferenza nazionale.
Art. 29a
Le straniere e gli stranieri soggiornanti in Svizzera allo scopo di cercarvi un impiego, come pure i membri delle loro famiglie, non hanno diritto all’aiuto sociale.
Motivazione: la precisazione di questa regola evita un potenziale di abusi e di tentativi di eludere questa norma, per esempio ottenendo fraudolentemente dell’aiuto sociale con il pretesto di un perfezionamento professionale. Se la persona interessata lavora mentre sta cercando un impiego, non ha bisogno di aiuto sociale. Non è tollerabile che delle persone ottengano l’aiuto sociale perché sono alla ricerca di un impiego o soggiornano in Svizzera per tutt’altre ragioni.
Art. 85 cpv 7
7 Abrogato
Motivazione: le persone ammesse provvisoriamente non devono avere diritto al ricongiungimento familiare.