Conformemente al diritto in vigore, la Svizzera non entra in materia su una domanda d’assistenza amministrativa se questa si basa su informazioni ottenute tramite un atto penale – per esempio, un furto di dati bancari. Ciò dovrebbe infatti andare da sé in uno Stato di diritto. Il Consiglio federale ha tuttavia deciso, nella sua seduta di oggi (10.06.2016), di rendere meno rigida questa prassi e di entrare lo stesso in materia, a certe condizioni, sulle domande d’assistenza amministrativa basate su dati rubati. L’UDC respinge categoricamente questa deplorevole decisione.
Nonostante le riserve di principio suscitate dall’utilizzo di dati rubati e anche il fatto che tale adeguamento non sia richiesto a livello internazionale, il Consiglio federale ha deciso di rendere meno rigida la sua prassi per ciò che concerne i dati rubati di clienti bancari. Esso propone così di entrare comunque in materia sulla domanda d’assistenza di uno Stato, se questo ha ottenuto dei dati di questa natura per via ordinaria di un’assistenza amministrativa o da fonti pubblicamente accessibili.
I princìpi elementari dello Stato di diritto vietano di fare una distinzione fra dati acquisiti illegalmente in maniera attiva o passiva. Un furto rimane un furto. Per la stessa ragione e sulla base di un ragionamento analogo, la procedura penale svizzera non ammette delle prove acquisite illegalmente. L’UDC ha perciò respinto questa modifica della legge sull’assistenza amministrativa già al momento della procedura di consultazione.
L’UDC tiene particolarmente a ricordare che questa nuova prassi in materia di assistenza amministrativa fiscale si applicherebbe unicamente agli Stati con i quali la Svizzera non abbia stipulato un accordo per lo scambio automatico d’informazioni. Accordare proprio a questi Stati un’assistenza amministrativa agevolata sulla base di dati rubati, permettendo loro di eventualmente perseguire in maniera arbitraria ed eccessiva i loro propri cittadini, è inaccettabile, tanto più che equivale a legittimare una procedura contestabile dal punto di vista dello Stato di diritto.