La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone
1 La Svizzera disciplina autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
2 Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.
3 I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.
Art. 197, n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone)
1 Occorre condurre negoziati affinché l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall’accettazione dell’articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l’Accordo di cui al capoverso 1.