Comunicato stampa

Alt alla libera circolazione delle persone

Il Comitato del partito di UDC Svizzera ha approvato all’unanimità il 27.10.2017 a Frauenfeld, la versione definitiva dell’iniziativa popolare federale « Per un’immigrazione moderata (iniziativa restrittiva)». Questa iniziativa esige a livello costituzionale una gestione autonoma dell’immigrazione con la soppressione della libera circolazione delle persone. Essa permetterà finalmente di limitare l’immigrazione esorbitante che la Svizzera sta subendo, riportandola a un livello accettabile. La raccolta delle firme comincerà non appena l’iniziativa sarà approvata ufficialmente dalla Cancelleria federale, ciò che dovrebbe avvenire entro due mesi. L’ASNI si è associata a questa decisione.

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L’immigrazione incontrollata prosegue senza cambiamenti con le dolorose conseguenze che conosciamo. Ormai da anni, l’immigrazione netta in Svizzera si situa fra le 60’000 e le 80’000 persone l’anno. Le conseguenze negative di questo fenomeno sono percettibili tutti i giorni: la concorrenza sul mercato del lavoro aumenta; i lavoratori più anziani perdono l’impiego e vengono rimpiazzati con giovani stranieri; gli alloggi scarseggiano; gli affitti e i prezzi immobiliari esplodono; i paesaggi si vanno vieppiù cementificando e le infrastrutture quali strade, treni, scuole, eccetera sono strapiene. Questa immigrazione di massa provoca dei problemi culturali spesso insolubili nelle scuole, sul mercato del lavoro e nell’aiuto sociale.

Una regolamentazione autonoma dell’immigrazione dovrebbe andare da sé in qualsiasi paese indipendente ed economicamente efficace. Avendo il Consiglio federale e il Parlamento rifiutato di applicare l’iniziativa contro l’immigrazione di massa approvata da popolo e cantoni, questa iniziativa restrittiva s’impone per mettere fine alla libera circolazione delle persone.

Questa iniziativa esclude subito un diritto contrattuale alla libera circolazione delle persone a favore degli stranieri. La Costituzione federale vieterà alla Confederazione di stipulare nuovi trattati e/o prendere nuovi impegni di diritto internazionale che diano ai cittadini stranieri il diritto di soggiornare, esercitare un’attività lucrativa o di produrre prestazioni di servizi sul territorio svizzero o che assicurino agli stranieri le stesse condizioni di vita, di lavoro e d’occupazione degli indigeni.

Il Consiglio federale è incaricato di ottenere, mediante negoziati, che l’accordo di libera circolazione delle persone con l’UE sia abrogato al più tardi dodici mesi dopo l’accettazione dell’iniziativa. Se non sarà possibile, dovrà rescindere l’accordo di libera circolazione delle persone entro 30 giorni.

L’immigrazione dovrà in seguito essere regolamentata conformemente ai bisogni dell’economia e della popolazione. Essa resta possibile quando si tratti di occupare dei posti di lavoro per i quali non si trovano indigeni.

Tutti i paesi sovrani – anche quelli che hanno molto meno problemi d’immigrazione della Svizzera a causa della loro posizione geografica – controllano loro stessi l’immigrazione nel loro territorio. Non verrebbe loro mai in mente di dare a delle centinaia di milioni di cittadini d’altri paesi il diritto d’immigrare da loro. Al contrario, molti paesi stanno oggi inasprendo le loro leggi d’immigrazione a causa degli sviluppi politici internazionali. Il loro scopo è di controllare severamente l’immigrazione in funzione dei loro bisogni economici, nell’interesse della sicurezza nazionale e secondo le possibilità del paese.

Testo dell’iniziativa:

Iniziativa popolare « Per un’immigrazione moderata (iniziativa restrittiva)»

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121b

  1. La Svizzera gestisce in modo autonomo l’immigrazione degli stranieri.
  2. La Confederazione non ha il diritto di stipulare nuovi trattati di diritto internazionale, né di assumere nuovi impegni di diritto internazionale che accordino la libera circolazione delle persone ai cittadini stranieri.
  3. Dei trattati di diritto pubblico e altri impegni di diritto pubblico esistenti, non possono essere adeguati o estesi in contraddizione con i capoversi 1 e 2.

Norme transitorie Art. 121b

  1. L’abrogazione dell’accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione d3elle persone deve essere ottenuta per via negoziale nei 12 mesi facenti seguito all’accettazione dell’art. 121b CF.
  2. Se questa via non permette di raggiungere l’obiettivo prefisso, il Consiglio federale rescinde l’accordo di libera circolazione delle persone menzionato al cpv 1 nei 30 giorni che seguono.

Il testo seguente non fa parte dell’iniziativa, ma è incluso nei documenti e argomentari che accompagnano l’iniziativa:

La libera circolazione delle persone ai sensi del cpv 2 dell’iniziativa significa in particolare accordare a un numero indeterminato di persone un diritto di soggiorno o di accesso a un’attività economica salariata o di domicilio quale indipendente sul territorio della Svizzera, o accordare loro le stesse condizioni di vita, impiego e lavoro accordate agli indigeni.

 
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