Iniziativa popolare per la riduzione della libera immigrazione (iniziativa per la restrizione)

Benché popolo e cantoni si siano chiaramente pronunciati il 9 febbraio 2014 contro un’immigrazione incontrollata, la maggioranza del Parlamento rifiuta di rispettare e applicare la decisione del popolo e la Costituzione federale. Anche il Consiglio federale ha approvato questa violazione della Costituzione. Quanto al Tribunale federale, ha deciso, in contrasto con i princìpi validi fino a oggi, di porre di principio il diritto internazionale pubblico al di sopra del diritto costituzionale. Tutte queste scelte sono state fatte mentre che, dall’introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE nel 2007, circa 800’000 persone sono immigrate in Svizzera, l’equivalente della popolazione del canton Vaud.

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Questo modo d’agire inaccettabile ha costretto l’UDC a muoversi a sua volta. L’assemblea dei delegati del 14 gennaio 2017 ha incaricato l’Ufficio direttivo del partito di presentare entro il 24 giugno delle idee risolutive allo scopo di “arrestare l’immigrazione smisurata. L’errato principio dell’attuale libera circolazione delle persone deve essere eliminato e l’immigrazione deve essere di nuovo gestita in modo autonomo. Si dovrà esaminare se sia sufficiente a questo scopo rescindere l’accordo di libera circolazione delle persone o se si debbano adottare anche delle misure supplementari.”

Sotto la presidenza dell’ex-consigliere nazionale Caspar Baader, un gruppo comune di lavoro dell’UDC e dell’ASNI ha quindi elaborato delle varianti abbozzando la direzione che dovrebbe essere data a un’iniziativa popolare per restringere la libera immigrazione (iniziativa per la restrizione). Queste idee sono state approvate sia dal comitato dell’ASNI, sia dall’Ufficio direttivo dell’UDC.

Queste varianti sono le seguenti:

Variante 1: rescissione dell’accordo di libera circolazione delle persone con l’UE

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121b Cost. (nuovo); eventualmente solo una norma transitoria: Art. 197 capoverso 12 cost. (nuovo)

L’accordo di libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Svizzera e l’Unione europea, come pure gli Stati membri di quest’ultima, deve essere rescisso entro i sei mesi seguenti l’accettazione di questa norma da parte di popolo e cantoni.  

La variante 1 si concentra esclusivamente sulla rescissione dell’accordo di libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l’UE. Questo trattato è il principale motore dell’immigrazione di massa che la Svizzera sta subendo.

Variante 2: divieto del nocivo principio della libera circolazione delle persone combinato con la rescissione dell’accordo di libera circolazione delle persone con l’UE

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121b Cost. (nuovo)

1È vietata la stipulazione di trattati di diritto internazionale e la ‘assunzione di altri impegni di diritto internazionale che garantiscono la libera circolazione delle persone a cittadini di Stati stranieri.

2Dei trattati di diritto internazionali esistenti e altri impegni di diritto internazionale non possono essere adattati o estesi in contraddizione con il capoverso 1.

3La libera circolazione delle persone ai sensi del capoverso 1 consiste in particolare nel dare a un numero indefinito di persone il diritto di soggiornare o di esercitare un’attività lucrativa o di produrre delle prestazioni di servizio sul territorio nazionale della Svizzera e di accordare loro le stesse condizioni di vita, d’occupazione e di lavoro dei soggetti nazionali.  

Art. 197 capoverso 12 Cost. (nuovo)

1L’accordo di libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Svizzera e l’Unione europea, come pure gli Stati membri di quest’ultima, deve essere rescisso entro i sei mesi seguenti l’accettazione di questa norma da parte di popolo e cantoni.   

Questa variante 2 esige non solo la rescissione dell’accordo di libera circolazione delle persone, ma proibisce anche il nocivo principio e assurdo della libera circolazione delle persone. Si impedisce così a governo e parlamento di tentare, per vie traverse, di accordare lo stesso agli stranieri il diritto d’immigrare liberamente in Svizzera, rinunciando così a gestire in maniera autonoma l’immigrazione.

Variante 3: divieto del nocivo principio della libera circolazione delle persone e priorità a questa norma costituzionale

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 121b Cost. (nuovo)

1Non può esistere libera circolazione delle persone fra la Svizzera da una parte, e Unione europea e suoi Stati membri dall’altra.

2La norma del capoverso 1 è prioritaria rispetto a tutti i trattati di diritto internazionale e ad altri impegni di diritto internazionale esistenti e futuri in contrasto con la stessa.

La variante 3 proibisce qualsiasi libera circolazione delle persone fra la Svizzera e l’Unione europea, e fissa la priorità della Costituzione federale rispetto al diritto e ai trattati internazionali. Non è precisato se questo obiettivo debba essere raggiunto mediante una rescissione straordinaria dell’accordo di libera circolazione delle persone o tramite altra via.

Queste proposte saranno esaminate e la direzione da prendere sarà stabilita in occasione dell’assemblea generale dell’ASNI e all’assemblea dei delegati di UDC Svizzera del 24 giugno 2017. In seguito, il gruppo comune di lavoro formulerà definitivamente le varianti, per cui l’ASNI e l’UDC potranno lanciare un’iniziativa popolare in comune. Il che potrebbe avvenire già durante la seconda metà del 2017. 

 
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