Comunicato stampa

Per più sicurezza – l’UDC chiede pene più severe

La Svizzera deve offrire più sicurezza alle sue cittadine e ai suoi cittadini. Bisogna che la giustizia smetta di trattare con i guanti i delinquenti e i criminali violanti. Durante una comunicazione alla stampa di quest’oggi, l’UDC ha chiesto degli inasprimenti nell’ambito del progetto di armonizzazione delle pene e d’adattamento del diritto penale accessorio. Essa chiede in particolare che lo «sconto di pena» accordato ai recidivi sia soppresso, che la durata massima delle pene detentive sia portata dagli attuali 20 a 60 anni e che gli autori di minacce e di violenze nei confronti delle autorità e dei funzionari siano puniti più severamente. Inoltre, chiede l’introduzione di pene minime per i casi di pornografia infantile o di pedofilia.

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In questa revisione del Codice penale, il Parlamento discute l’armonizzazione del quadro penale. Ciò che, di primo acchito, sembra molto tecnico, costituisce in realtà uno dei principali oggetti parlamentari dell’anno, accanto all’accordo-quadro con l’UE e al Patto per le migrazioni. Essendo le pene destinate anche a proteggere la società dai delinquenti e dai criminali violenti, è determinante per la salvaguardia della sicurezza che la giustizia disponga di un quadro legale adeguato e che ne usufruisca pienamente per punire infrazioni, reati e crimini.

L’UDC constata con preoccupazione che questo tema centrale per la sicurezza del paese è prioritariamente esaminato dal Consiglio degli Stati, i cui si conosce la tendenza a sinistra. La camera alta si è infatti sempre contraddistinta in questa tematica per la stessa mentalità che ha prodotto in passato lo strumento totalmente inefficace delle pene pecuniarie.

L’UDC intende correggere queste disfunzioni che minacciano la sicurezza. Non avendo dei rappresentanti nella Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS), essa ha presentato oggi ai media e ai rappresentanti della CAG-CS le sue proposte che inoltrerà alla commissione parallela del Consiglio nazionale. Il consigliere agli Stati Thomas Minder, indipendente e membro del gruppo parlamentare UDC, difenderà le quattro proposte motivate annesse, in occasione delle deliberazioni della CAG-CS che cominciano oggi.

Un delinquente come Thomas N. è oggi libero dopo 15 anni di detenzione
La prassi attuale conferma che è urgente adattare il quadro penale. Poiché nel regime attuale una pena detentiva può durare al massimo 20 anni, un delinquente come Thomas N., che ha assassinato in maniera bestiale una madre e tre adolescenti, può, in caso di buona condotta, riottenere la libertà già dopo 15 anni. La stessa regola si applica all’autore di un attentato che ha delle dozzine di vite umane sulla coscienza. Se la durata massima della pena è portata a 60 anni e si continua ad applicare la regola secondo la quale il condannato può beneficiare di una libertà condizionata dopo aver espiato due terzi della sua pena, la proposta dell’UDC permetterà, se accettata, di correggere questa situazione insoddisfacente (di regola, il condannato dovrebbe espiare una pena di 40 anni). È altrettanto scioccante constatare che, nel diritto attuale, i recidivi possono beneficiare di uno «sconto di pena»[1], perché la prima pena comminata con la condizionale è stata parzialmente levata con la nuova sentenza.

Dei periodi di libertà vigilata più lunghi proteggono dai turisti del crimine
L’UDC chiede inoltre una nuova struttura del quadro penale per i casi di violenze e minacce contro autorità e funzionari, in particolare gli agenti di polizia.

Inoltre, l’UDC chiede che il periodo di libertà vigilata sia portato a quattro o a cinque anni. Nei casi di reati stradali e di reati comportanti l’espulsione, come pure contro i delinquenti senza precedenti penali, i giudici ordinano di regola un periodo di libertà vigilata di due anni. Questa procedura è inaccettabile, perché i delinquenti senza precedenti penali beneficiano generalmente della condizionale, per cui non occorre ricompensarli con un periodo di libertà vigilata minimo. Il prolungamento del periodo di libertà vigilata rafforza anche la protezione della popolazione contro i turisti del crimine. Succede infatti abbastanza spesso che questi individui attendano le fine del loro periodo di libertà vigilata prima di venire di nuovo a commettere dei reati in Svizzera. L’UDC ritiene che questo prolungamento del periodo di libertà vigilata nelle procedure penali sia accettabile, tanto più che il periodo di prova che accompagna le misure amministrative nel traffico stradale può raggiungere i dieci anni.

L’UDC chiede anche l’introduzione di pene minime di un anno per i casi di pornografia infantile o di pedofilia. La pena minima per lo stupro deve essere portata da un anno a due anni. Allo scopo di combattere i matrimoni con fanciulli, l’UDC chiede che, nel caso la persona in questione abbia meno di 18 anni al momento del matrimonio e della registrazione dell’unione, l’autorità sospetti legittimamente la costrizione.

L’UDC chiede anche delle pene più severe nel diritto concernente gli stranieri, in particolare per le persone entrate illegalmente in Svizzera (soppressione delle pene pecuniarie). I passatori devono obbligatoriamente essere oggetto di una pena detentiva.

Nella legge sulla circolazione stradale, l’UDC chiede tuttavia un maggiore margine d’apprezzamento per i giudici (questi devono emanare anche delle semplici multe, e non sistematicamente delle pene pecuniarie). Le cittadine e i cittadini fino a quel momento integerrimi devono beneficiare di pene meno severe in quest’ambito.


[1] il tribunale deve comporre una pena globale se la pena revocata e quella nuova sono dello stesso genere. Le conseguenze di questa regolamentazione legale sono disastrose. Esse possono essere illustrate mediante un esempio molto semplice: un accusato è condannato per stupro (tentativo di stupro) a una pena detentiva di due anni con la condizionale. Durante il periodo di libertà vigilata, commette di nuovo uno stupro (riuscito questa volta) per il quale il tribunale giudica che una pena di due anni di prigione sia sufficiente. Dal 1° gennaio 2018, questo individuo beneficerà di un regime nettamente più favorevole: la pena totale risultante dalle due pene sentenziate deve, per legge, essere obbligatoriamente inferiore alla somma delle due pene individuali. In pratica, si constata che, se la somma delle due pene fosse di sei anni, la nuova condanna di cinque anni al massimo. Cosicché, il recidivo che ha commesso lo stesso delitto durante il periodo di libertà vigilata, beneficia di uno «sconto di pena» notevole, ossia di un anno.

 
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