Comunicato stampa

L’UDC esige un’ordinanza conforme alla legge sulla cittadinanza

Il Consiglio federale ha adottato oggi (17.06.2016) le ordinanze d’esecuzione concernenti la legge riveduta sulla cittadinanza. Esso non ha tenuto in alcun conto le riserve formulate dall’UDC in occasione della procedura di consultazione, ossia la necessità di un’integrazione locale, la non dipendenza dall’aiuto sociale e l’esigenza di conoscenze linguistiche sufficienti. Il governo non sembra accordare alcuna importanza al fatto che la naturalizzazione dà il diritto di voto e di eleggibilità. Ma questo diritto non può essere esercitato validamente che da persone in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie. L’UDC chiede perciò che si esigano dal candidato alla cittadinanza svizzera delle conoscenze linguistiche che gli permettano di comprendere le spiegazioni di voto, affinché possa formarsi un’opinione. È davvero chiedere troppo?

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L’art. 2 dell’ordinanza sulla cittadinanza (OLC) approvata oggi definisce la “familiarità con le condizioni di vita in Svizzera” nel caso di una naturalizzazione ordinaria. L’art. 2 cpv 1 lettera b OLC esige che il candidato alla naturalizzazione “partecipi alla vita sociale e culturale della popolazione svizzera”. In risposta alla consultazione, l’UDC aveva chiesto che il candidato partecipi anche a livello locale alla vita sociale e culturale. Ciò è tanto più naturale in quanto una persona naturalizzata ottiene la cittadinanza del suo comune di domicilio. Sorprende che il Consiglio federale non abbia fatto sua questa proposta.  

L’art. 6 OLC definisce la "conoscenza delle competenze linguistiche". L’art. 6 al. 1 OLC decreta che il richiedente “deve dimostrare di aver raggiunto almeno il livello di riferimento B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)2 per quanto riguarda la conoscenza orale di una lingua nazionale e almeno il livello di riferimento A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza scritta." Esaminando più da vicino il quadro comune europeo qui considerato, si constata che le conoscenze linguistiche ivi definite permettono a una persona di viaggiare come turista in un paese. Naturalmente, ciò è del tutto insufficiente. Bisogna esigere delle conoscenze linguistiche che permettano al nuovo concittadino di leggere e capire le spiegazioni di voto e di farsi un’opinione personale affinché possa esercitare validamente i diritti della democrazia diretta. L’UDC esige perciò che le competenze richieste siano almeno al livello di riferimento B2 e le competenze scritte al livello B1.

Durante i dibattiti parlamentari concernenti la legge sulla cittadinanza, è stato chiaramente detto che il Parlamento intendeva con “partecipazione alla vita economica” una partecipazione attiva alla vita professionale e un contributo alla sicurezza sociale svizzera. Con la formulazione dell’art. 7 cpv 1 OLC, il Consiglio federale definisce anche le prestazioni di terzi alle quali ha diritto il richiedente come una partecipazione alla vita economica (per esempio la percezione di prestazioni alimentari). Questa interpretazione è in chiaro contrasto con la volontà del Parlamento. L’UDC chiede quindi che il passaggio “… o le prestazioni di terzi cui ha diritto.” sia cancellato. L’art. 7 cpv 3 OLC stabilisce che “Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita economica”. Il rapporto esplicativo relativizza questa regola peraltro chiara, rilevando che essa non si applica se la persona è caduta a carico dell’aiuto sociale non per sua colpa. Anche su questo punto, l’ordinanza è in contrasto con la volontà del legislatore perché, nella pratica, l’articolo 3 con questa riserva non sarà mai applicato.

 

 
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